Un dettagliato comunicato del sito federale, completo degli articoli citati, dopo un pomeriggio intenso. E atteso, tanto che si parla delle dichiarazioni sulla doppia fatturazione(leggi qui) come di una "vicenda ben nota". Come previsto, il Presidente del Coni e del Circolo Canottieri Aniene, Giovanni Malagò, non si è presentato davanti alla Disciplinare che, si legge nel comunicato " Ha ascoltato il Vice Procuratore Federale, avv. prof. Angelo Alessandro Sammarco, e gli avv. prof. Guido Valori ed Alberto Angeletti in rappresentanza del Presidente Giovanni Malagò - e infine - rinviato la decisione alla Camera di Consiglio del 29 settembre (lunedì n.d.r.)".
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Segue il comunicato in forma integrale:
Nel pomeriggio si è riunita a Roma, presso la sede federale, la Commissione Disciplinare in relazione al deferimento del Presidente del Circolo Canottieri Aniene Giovanni Malagò disposto dall'ufficio della Procura Federale per la violazione dell'art. 12 del Regolamento di Giustizia Federale anche in relazione all'art. 6, n. 4, lett. a) dello Statuto FIN e agli artt. 2 e 7 del Codice di comportamento sportivo emanato dal CONI.
La vicenda - ben nota - si riferisce alle dichiarazioni del Presidente Giovanni Malagò rese in Giunta CONI, e successivamente verbalizzate e sottoscritte, con cui imputava alla FIN una “doppia fatturazione” sulla base della quale si sarebbe perfezionata una truffa aggravata a danno della Coni Servizi S.p.A.
Nel corso dell'udienza la Commissione disciplinare - composta dal Presidente avv. Adriano Sansonetti e dai membri avv. Massimo Mamprin e avv. Roberto Rinaldi - ha ascoltato il Vice Procuratore Federale, avv. prof. Angelo Alessandro Sammarco, e gli avv. prof. Guido Valori ed Alberto Angeletti in rappresentanza del Presidente Giovanni Malagò.
Al termine del dibattimento la Commissione disciplinare – sulle conclusioni svolte dalla PF e dai difensori – ha rinviato la decisione alla Camera di Consiglio del 29 settembre.
ARTICOLI CITATI
Art. 12 del Regolamento di Giustizia
Costituisce illecito disciplinare il mancato rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti federali, la inosservanza dei principi derivanti dall’ordinamento giuridico sportivo con particolare riferimento ai principi di lealtà, di rettitudine e di correttezza morale che devono sempre ispirare i comportamenti delle società affiliate e dei soggetti tesserati.
Art. 6 Diritti e Obblighi del Soggetti Federali, n. 4, lett. a) dello Statuto FIN
4) I tesserati hanno l’obbligo:
a) di esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive nonché il Codice di Comportamento Sportivo;
Artt. 2 e 7 del Codice di comportamento sportivo emanato dal CONI
Art. 2. Principio di lealtà
I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva.
Art. 7. Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione
I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altri persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo.